Contratto Procacciatore d’affari occasionale
Contratto Procacciatore d’affari occasionale
Accettando i termini e condizioni all’interno della pagina di affiliazione del sito www.fortebracciopharma.com, si sottoscrive un contratto da procacciatore d’affari occasionale, come sotto elencato, con la società Fortebracciopharma srl p.iva 00152090544, con sede legale in Via ,Pò, 6 – 06016 S.Giustino (PG).
Premesso che
a) la Società opera nel settore della rivendita di integratori.
b) il Procacciatore dispone della necessaria conoscenza del mercato del territorio rilevante ed esperienza nel settore, e si offre per fornire alla Società assistenza nella individuazione di possibilità di business, nonché nella individuazione di potenziali clienti.
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
- Disposizioni preliminari
1.1. Le premesse costituiscono parte essenziale ed integrante del presente Contratto. - Oggetto del contratto
2.1. Il Procacciatore potrà occasionalmente, e senza vincolo alcuno, procacciare affari per la Società, contattando liberamente i clienti potenziali ubicati nel territorio italiano e segnalando alla Società coloro che riterrà abbiano interesse alla conclusione di affari con la Società. - Corrispettivo
3.1. Le Parti convengono che, per ogni singolo affare direttamente procurato, il Procacciatore avrà diritto di percepire dalla Società una provvigione quantificata nel 10% sul valore dell’affare andato a buon fine più 0,001€ ( un millesimo di euro ) per ogni contatto segnalato. Il Procacciatore espressamente riconosce che ogni e più duraturo beneficio che possa derivare alla Società da tale sua attività non sarà oggetto di corrispettivo ulteriore.
3.1.1 La comunicazione effettuata dal procacciatore alla Società per essere correttamente definita “ contatto segnalato “ Deve contenere i seguenti dettagli: Nome e cognome, numero di telefono, regione e città di residenza, email, liberatoria per l’utilizzo di tali dati per scopi commerciali conforme alla normativa sulla privacy vigente nel periodo di consegna.
3.3. La liquidazione delle provvigioni avverrà con le modalità specificate nell’Allegato A.
3.4. Il Procacciatore dovrà trasmettere, su richiesta della Società, il rendiconto dei rapporti intrattenuti con i possibili clienti anche quando non siano sfociati in alcun affare con la Società. - Spese
4.1. Il procacciatore svolgerà la propria attività autonomamente e ne sopporterà in via esclusiva ogni onere e spesa. - Modalità di svolgimento dell’attività
5.1. Il Procacciatore svolgerà la propria attività in piena indipendenza ed autonomia, con tutta la dovuta diligenza, perizia e cura, senza alcun obbligo di attività minima né obblighi di risultato minimi.
5.2. Il Procacciatore svolgerà la propria attività con piena autonomia di azione, di tempo, di organizzazione, senza alcun vincolo, né di subordinazione né di dipendenza, né di agenzia, né di associazione o società o altro rapporto stabile di collaborazione con la Società. In particolare, si esclude espressamente la sussistenza di un rapporto di agenzia, non avendo il Procacciatore alcun obbligo di procacciare gli affari per conto della Società.
5.3. Al Procacciatore non è attribuito alcun potere di rappresentanza per la Società; nessuna comunicazione e/o dichiarazione del Procacciatore può vincolare la Società ed esse non possono, di conseguenza, comportare effetti giuridicamente vincolanti per la Società nei confronti di terzi. - Obblighi del Procacciatore
6.1. Il Procacciatore non deve tenere comportamenti contrari alla normale correttezza nei confronti della Società e/o di terzi, o tenere comportamenti comunque idonei a pregiudicare l’immagine della Società. Al Procacciatore è espressamente vietato fare affermazioni in qualunque modo, e anche indirettamente, lesive dell’onorabilità e del buon nome della Società e/o della sua attività.
6.2. Il procacciatore dovrà far fede alla direttiva comunicativa scelta dalla Società per i propri prodotti
6.3. Stante il suo carattere personale, nello svolgimento dell’attività il Procacciatore non potrà farsi assistere da propri consulenti e/o collaboratori se non previo consenso scritto della Società. In ogni caso, il Procacciatore assume la piena ed esclusiva responsabilità per l’azione dei propri consulenti e/o collaboratori.
6.4. Immediatamente dopo la cessazione – per qualsiasi causa – del presente Contratto, il Procacciatore dovrà restituire alla Società ogni e qualsiasi tipo di dati e documenti appartenenti alla Società o forniti da essa e/o comunque in suo possesso in relazione al presente Contratto e/o allo svolgimento dell’incarico. - Proprietà Intellettuale e industriale
7.1. Tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale della Società o dalla medesima utilizzati rimangono di esclusiva proprietà della Società.
7.2. In particolare, il Procacciatore non può usare i marchi, né i nomi o altri segni distintivi della Società, se non previo consenso scritto della Società e al solo fine di identificare e pubblicizzare l’attività di quest’ultima, nel contesto dell’attività di procacciamento prestata in conformità al presente Contratto, essendo inteso che tale uso viene fatto nell’esclusivo interesse della Società. Conseguentemente, è fatto espresso divieto al Procacciatore di utilizzare direttamente il nome della Società nei propri rapporti commerciali, di inserirne il nome nelle lettere commerciali, biglietti da visita, materiale multimediale e non pubblicitario ed in ogni altra corrispondenza relativa alla propria attività.
7.3. Il diritto del Procacciatore di usare i marchi, nonché i nomi o segni distintivi della Società, ove eventualmente consentito in conformità al precedente art. 7.2, cessa immediatamente con la cessazione, per qualsiasi causa, del presente Contratto. - Riservatezza
8.1. Il Procacciatore si impegna a non rivelare a terzi, segreti aziendali o commerciali della Società o altre notizie riservate di cui sia venuto a conoscenza attraverso la sua attività per la Società, né ad utilizzare tali segreti o notizie riservate per fini estranei al presente Contratto. - Durata
9.1. Il presente contratto entra in vigore dal giorno della sottoscrizione. Esso si intende a tempo indeterminato e potrà essere risolto in qualsiasi momento da ciascuna delle parti con un preavviso di 15 giorni, da comunicarsi mediante lettera raccomandata. - Cessazione anticipata
10.1. Ciascuna delle Parti può risolvere il presente Contratto con effetto immediato in presenza di grave inadempimento dell’altra parte, dandone comunicazione a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c..
10.2. Si considera grave inadempimento agli effetti di cui sopra qualsiasi violazione degli obblighi contrattuali tale da non permettere la continuazione del rapporto su una base di fiducia reciproca. Le parti dichiarano di considerare in ogni caso, ed indipendentemente dalle conseguenze concrete della violazione, come grave inadempimento, la violazione degli obblighi di cui agli artt. 5, 6, 7,8.
10.3. Il presente Contratto si risolverà inoltre, senza preavviso alcuno, nel caso di:
- fallimento, concordato o qualsiasi procedura concorsuale cui sia stata sottoposta una delle parti;
- morte o sopravvenuta incapacità del Procacciatore (se persona fisica);
- condanne civili o penali del Procacciatore o altre circostanze che possano pregiudicarne il buon nome o ostacolare lo svolgimento regolare della sua attività.
- Indennità di fine rapporto
11.1. Resta espressamente convenuto sin d’ora tra le Parti che alla cessazione, per qualunque causa, del presente Contratto, il Procacciatore non avrà diritto ad alcun compenso, risarcimento, indennità o simili.
11.2. In particolare, il Procacciatore dichiara che non gli spetterà alcuna indennità o risarcimento per l’attività di procacciamento d’affari svolta in favore della Società, e/o per gli affari comunque procurati alla Società e/o per il venire meno di tale attività con la cessazione, per qualunque causa, del presente Contratto. - Cessione del contratto
12.1. Il presente Contratto non è cedibile, in tutto o in parte, se non previo diverso accordo tra le Parti. - Varie
13.1. Il presente Contratto annulla e sostituisce qualsiasi accordo o intesa precedente, scritto/a o verbale, intervenuto/a tra le Parti sulla materia oggetto del contratto.
13.2. Eventuali modifiche o integrazioni dovranno essere fatte per iscritto, a pena di nullità.
13.3. L’eventuale nullità di una o più clausole del presente Contratto non incide sulla validità del contratto nel suo complesso.
13.4. Per quanto qui non espressamente previsto, il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
13.5. Per qualunque controversia derivante dal, o comunque connessa al, presente Contratto sarà competente in via esclusiva il foro di Perugia .
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-1342 c.c., il Procacciatore dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole contrattuali:
Articolo 2.1 Territorio
Articolo 5 Modalità di svolgimento dell’attività
Articolo 6 Obblighi del Procacciatore
Articolo 7 Proprietà intellettuale e industriale
Articolo 8 Riservatezza
Articolo 10 Cessazione anticipata – Clausola risolutiva espressa
Articolo 13.5 Foro competente
Allegato A
Allegato A
1.1. Il conteggio della percentuale riconosciuta sugli affari andati a buon fine, sarà effettuata attraverso la comparazione dei nominativi passati attraverso il link di riferimento consegnatogli al procacciatore, e i clienti che hanno effettuato il primo acquisto all’interno delle piattaforme utilizzate dalla Società per la commercializzazione dei propri prodotti o servizi.
1.2. La modalità di pagamento del compenso maturato dal procacciatore è il bonifico bancario alle coordinate inserite all’interno della piattaforma di gestione, in cui il procacciatore può accedere tramite le proprie credenziali scelte.
Esso sarà saldato al momento della ricezione da parte della società, della debita ricevuta emessa dal procacciatore.
1.3. Le parti concordano che il saldo della provvigione, del acquisto andato a buon fine, sarà effettuato al quarantesimo giorno dalla data dell’acquisto da parte del cliente procacciato.